Diritto commerciale e degli affari

Una società è costituita da due o più persone che si accordano per contratto per destinare i beni o il loro settore a un'impresa comune, allo scopo di dividere gli utili o di beneficiare dei risparmi che ne derivano. Nei casi previsti dalla legge, può essere costituita per volontà di una sola persona.


L'atto costitutivo è lo strumento che formalizza il contratto di associazione. Oltre ai contributi di ciascun socio, esso determina la forma, l'oggetto, la denominazione, la sede, il capitale sociale, la durata e le modalità di funzionamento della società.

obbligato a  una forma particolare?



L'atto costitutivo deve essere redatto per iscritto (C. civ., art. 1835). In caso contrario, la società verrà riqualificata come società di fatto.


L'atto costitutivo può essere sottoscritto privatamente o da un notaio.


È necessario l'intervento di un notaio quando l'atto costitutivo registra il conferimento di un immobile, un diritto di superficie superiore a 12 anni e, più in generale, quando è necessario adempiere alle formalità catastali (C. civ., art. 710-1).

Qual è l’interesse di redigere lo statuto di una società con atto notarile?


L’atto autentico offre un supporto ideale e sicuro.


L’intervento del notaio è importante quando gli eredi partecipano alla costituzione della società. Infatti, non è dovuto alcun riporto per le associazioni effettuate senza frode tra il defunto e uno dei suoi eredi, quando le condizioni sono state stabilite da atto autentico (Cod. civ., art. 854). Scegliendo l’atto autentico, gli eredi presuntivi non subiranno questa semplice presunzione di frode, che presuppone a sua volta una donazione indiretta, e quindi soggetta a riporto.


Il ricorso all’atto notarile è fortemente consigliato in caso di costituzione di società tra coniugi. Anche se utilizzano solo beni in comunione per i conferimenti nella società o per l’acquisto di quote sociali, due coniugi, da soli o con altre persone, possono essere soci della stessa società e partecipare insieme o meno alla gestione sociale.


La capacità delle parti di impegnarsi sarà garantita dall’intervento del notaio, in particolare nel caso di conferimento di beni in comunione. Ciò è particolarmente rilevante in presenza di minori, a seconda della forma societaria scelta.


Le clausole di gradimento in caso di cessione di titoli saranno attentamente analizzate, soprattutto in caso di decesso. Il notaio, che conosce perfettamente il contesto familiare, sarà particolarmente indicato per valutare la portata di tali clausole.


La governance della società sarà studiata caso per caso, in particolare in presenza di usufrutto o nuda proprietà di quote sociali. In una società civile, ad esempio, si potrà prevedere la nomina del futuro amministratore che succederà a quello deceduto.


Lo statuto redatto in forma autentica avrà forza probante e data certa.


L’atto notarile offre vantaggi materiali indiscutibili: l’originale dell’atto (la “minuta”) è conservato per almeno 75 anni. I soci firmano un solo esemplare. Il segreto aziendale è garantito.


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