Diritto di proprietà
La servitù è un onere imposto su un'eredità per l'uso e il beneficio di un'eredità appartenente a un altro proprietario (art. 637 del Codice Civile). È un diritto reale che riguarda due terreni: il terreno dominante e il terreno servente.
È un accessorio inseparabile dal terreno dominante e creato per il suo uso, dal quale non può essere staccato (non può essere ceduto, ipotecato o pignorato in modo autonomo e indipendente). Si trasferisce per legge contemporaneamente al terreno dominante e lo segue ovunque sia detenuto. Tuttavia, può essere riacquistata dal proprietario del terreno servente con il consenso del proprietario del terreno dominante.
In linea di principio, le servitù sono perpetue (cessano solo per una delle cause previste dagli articoli da 703 a 710 del Codice Civile). Tuttavia, questo carattere perpetuo non è assoluto. In primo luogo, le servitù cessano di esistere quando le cose sono in uno stato tale da non poter più essere utilizzate (Codice civile, art. 703). In secondo luogo, a differenza della proprietà, che non si estingue per mancato uso, le servitù si estinguono per mancato uso per 30 anni (C. civ., art. 706). Infine, è possibile costituire servitù temporanee.
La servitù è un atto importante, poiché limita il diritto di proprietà in misura maggiore o minore (servitù passiva: terreno servente), oppure rafforza le prerogative del diritto di proprietà (servitù attiva: terreno dominante). L'atto di costituzione della servitù o di organizzazione del rapporto di vicinato deve specificare le modalità di esercizio della stessa.
I contratti di vicinato possono essere definiti come un rapporto giuridico tra due proprietari confinanti. Il concetto è più ampio di quello di servitù, poiché può essere personale, temporaneo o addirittura precario.